Il prestito sociale, istituto tipico delle società cooperative, è stato oggetto di numerose e importanti modifiche normative per effetto dell’art. 1, commi 238-242, Legge 27/12/2017, n. 205. Si riepilogano di seguito le novità introdotte e la relativa entrata in vigore.
Il comma 238, in vigore dal primo gennaio 2018, prevede che il prestito sociale sia impiegato solo per operazioni strettamente funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali e conseguentemente l’attività di raccolta di finanziamento presso i soci debba rivestire una funzione meramente accessoria e strumentale rispetto all’ attività istituzionale della cooperativa.
Il comma 239, in vigore dal primo gennaio 2018, stabilisce che per le somme versate dai soci alle cooperative, a titolo di prestito sociale, non trovi applicazione l’art. 2467 del codice civile per il quale il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve esser restituito.
Conseguentemente il debito verso soci per finanziamento è equiparato ai debiti chirografari.
Il comma 240, non ancora in vigore, indica nuovi limiti di raccolta del prestito sociale e le relative forme di garanzia che dovranno essere definiti da apposita delibera del CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio), da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge (e quindi entro il 30 giugno 2018).
Ad oggi il CICR non ha ancora emanato alcuna delibera.
In particolare viene previsto che l’ammontare complessivo del prestito sociale non potrà superare, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato.
Anche se tale limite sembra essere applicabile a tutte le cooperative e non solo a quelle che hanno più di 50 soci, la delibera CICR potrebbe ripristinare tale soglia.
E’ previsto un periodo transitorio della durata di 3 anni dall’emanazione della delibera CICR, con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali motivati in ragione dell’interesse dei soci prestatori.
Durante il periodo transitorio deve essere rispettato il limite del triplo rispetto all’ammontare del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato per la raccolta di ulteriore prestito.
Il comma dispone poi che, nel caso in cui l’indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore al patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali sia coperto, fino al 30%, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta ai senso dell’art. 2436 del codice civile oppure mediante adesione della cooperativa ad uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca almeno il 30% del prestito.
Anche per questa disposizione è previsto un regime transitorio di due esercizi successivi alla data di adozione della delibera del CICR per consentire alle cooperative di adeguarsi alle nuove disposizioni.
Viene altresì sancito che, per garantire la tutela dei soci e dei terzi, il CICR definisca i maggiori obblighi di informazione e pubblicità a cui siano tenute le cooperative che hanno un finanziamento da soci superiore ai 300.000 euro ed un rapporto tra l’ammontare complessivo dei finanziamenti ed il patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato superiore ad uno.
Inoltre, nel caso in cui il prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque sia superiore al doppio del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato, le società cooperative saranno obbligate a definire modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio.
Il comma 241, non ancora in vigore, prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico emani, entro 60 giorni dall’adozione della suddetta delibera CICR, un decreto che definisca le regole e le modalità di controllo e monitoraggio in ordine all’adeguamento ed al rispetto di tale nuovo obbligo.
Il comma 242, non ancora in vigore, amplia l’oggetto della revisione cooperativa prevedendo che l’attività di revisione abbia anche lo scopo di accertare l’osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale.
Ad oggi, quindi, delle nuove disposizioni introdotte dalla legge 205/2017, è in vigore solo la norma prevista dal comma 238 dell’art. 1, che impone di impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell’oggetto sociale, oltre a quella prevista dal comma 239, che equipara il diritto di rimborso dei prestiti sociali agli altri debiti della cooperativa.
Tutte le altre disposizioni con i relativi periodi transitori troveranno applicazione solo dopo la promulgazione della delibera CICR.
Si consiglia comunque alle cooperative di iniziare a recepire gradualmente le disposizioni in commento.
In estrema sintesi, le condizioni previste per l’istituzione del finanziamento da soci sono attualmente le seguenti:
· obbligo di previsione statutaria della possibilità di effettuare la raccolta di risparmio presso i soci;
· obbligo di redazione del regolamento. Il regolamento, predisposto dall’Organo Amministrativo ed approvato dall’Assemblea dei soci, dovrà contenere tutte le regole di svolgimento dell’attività di raccolta e l’espressa limitazione della raccolta ai soli soci, nonché l’esclusione dell’esercizio di qualsiasi attività riservata;
· divieto di effettuare “raccolta a vista”, attività che rimane riservata solo alle banche. Per evitare che il divieto possa essere aggirato, dopo aver definito che la raccolta è “a vista” se può essere rimborsata su richiesta del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso inferiore a 24 ore, viene specificato che, anche in caso di preavviso pari o superiore a 24 ore, la raccolta deve essere ritenuta comunque “a vista” se il soggetto che raccoglie fondi si riserva la facoltà di rimborsare il depositante contestualmente alla richiesta o prima di 24 ore dal preavviso;
· divieto di effettuare ogni forma di raccolta collegata all’emissione o alla gestione di mezzi di pagamento a spendibilità generalizzata.
Tale vincolo non riguarda l’ipotesi di fondi utilizzati dai soci per acquistare beni e servizi della cooperativa: le cooperative (non finanziarie) possono pertanto collegare alla raccolta di fondi l’emissione e la gestione di carte di credito utilizzabili dai soci per acquisire beni e servizi offerti dalle medesime cooperative;
· obbligo di impiegare il finanziamento dei soci solo in operazioni strettamente funzionali al perseguimento degli scopi istituzionali. L’attività di raccolta di finanziamento presso i soci dovrà quindi avere una funzione meramente accessoria e strumentale rispetto all’ attività istituzionale della cooperativa.
Le suddette disposizioni riguardano tutte le cooperative, indipendentemente dal numero dei soci.
Ad oggi, le società cooperative con più di 50 soci possono effettuare la raccolta di risparmio presso i propri soci senza garanzie, purché l’ammontare complessivo dei prestiti sociali non ecceda il limite del triplo del patrimonio.
Il limite del triplo può essere elevato fino al quintuplo del patrimonio qualora:
1. il complesso dei prestiti sociali sia assistito, in misura almeno pari al 30% da “garanzia personale o garanzia reale finanziaria” rilasciata da soggetti vigilati;
oppure
2. la società cooperativa aderisca a uno schema di garanzia dei prestiti sociali con le caratteristiche di cui al paragrafo 3.1 della presente sezione.
Il patrimonio di riferimento, ai fini del calcolo del triplo o del quintuplo, è quello risultante dall’ultimo bilancio approvato ed è costituito dall’ammontare complessivo del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili. Sono disponibile anche le riserve che, in base a norma di legge o di statuto, siano indivisibili tra i soci.
Per le società che devono redigere il bilancio consolidato a norma dell’art. 25 del D.Lgs. 127/91, il valore del patrimonio da assumere a riferimento dovrà essere quello risultante dal bilancio consolidato. Se la società è esonerata dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato, a norma dell’art 27 del D.Lgs. 127/91, si considera il valore del patrimonio individuale rettificato degli effetti derivanti da operazioni con società controllate che sarebbero state elise se fosse stato redatto il bilancio consolidato. Tali rettifiche devono essere illustrate in un prospetto incluso nella nota integrativa del bilancio.
Si ricorda che il mancato rispetto dei suesposti limiti patrimoniali è sanzionato penalmente dalle norme sull’abusivismo bancario (artt. 130 e 131 del TUB).
Occorre riportare in Nota Integrativa al bilancio e nelle relazioni semestrali almeno le seguenti informazioni:
· l’ammontare dei prestiti sociali alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
· qualora la cooperativa raccolga prestiti dai propri soci per un ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l’indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia;
· il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;
· ove non sia redatto il bilancio consolidato (casi di esonero previsti dall’art. 27 del D.Lgs. 127/91) un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società controllate;
· un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato. Per favorire la comprensione dell’informazione, l’indice dovrà essere presentato nei documenti contabili con la seguente dicitura: “Un indice di struttura finanziaria < 1 evidenzia situazioni di non perfetto equilibrio finanziario dovuta alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della cooperativa.”
La raccolta di finanziamenti presso i soci con modalità diverse dall’emissione di strumenti finanziari non è consentita alle società cooperative che svolgono l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.