Il D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito nella legge n. 215 del 17 dicembre 2021, ha introdotto per il committente l’obbligo di una comunicazione preventiva per il lavoratore autonomo che apporta una prestazione lavorativa “occasionale” e pertanto in assenza di un vincolo di subordinazione nei confronti di un datore di lavoro.
La norma di riferimento è l’art. 2222 del codice civile che recita: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV”.
Come precisato dalla nota dell’Ispettorato nazionale del Lavoro n. 29/2022, l’obbligo di comunicazione preventiva si inserisce “all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività imprenditoriale e per questo l’INL ne circoscrive l’ambito di applicazione ai soli committenti che operano in qualità di imprenditori”. Questo, per il mondo “no profit”, significa che la disposizione non si applica alle associazioni che svolgono solo attività istituzionale o per quelle associazioni che, essendo imprenditori (titolari di partita iva), mettono in essere rapporti con prestatori occasionali solo con riferimento alle attività istituzionali; per contro, le associazioni che impiegano lavoratori autonomi occasionali per l’attività imprenditoriale sono soggetti agli obblighi di comunicazioni preventiva (le SSDRL sono sempre obbligate, in quanto la loro attività è sempre di natura commerciale).
Rimangono esclusi dall’obbligo, oltre ai rapporti di lavoro subordinato:
- le collaborazioni coordinate e continuative (già assoggettate all’obbligo di comunicazione preventiva);
- i rapporti instaurati ai sensi dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. in legge n. 96/2017);
- le professioni intellettuali (attività esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA);
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale” (la cui comunicazione è disciplinata dalla L. 233/2021).
Rimangono esclusi, altresì, dal predetto obbligo i compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfetari di spese disciplinati dall’art. 67, comma 1, lett. m) TUIR, i cd. “compensi sportivi” per il quale vige la detassazione fiscale fino a 10mila euro.
Nei casi previsti, dal 21 dicembre 2021 l’instaurazione di un “rapporto di lavoro occasionale” deve essere preceduta da una comunicazione preventiva all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente via SMS o via mail.
L’e-mail dovrà essere inviata esclusivamente mediante l’indirizzo di posta elettronica ordinaria all’ITL (trovate le caselle di posta al link sottostante) e il committente sarà tenuto a conservare una copia della comunicazione in modo da poterla esibire in caso di controllo.
I contenuti minimi che devono essere presenti all’interno della comunicazione sono:
- dati del committente e del prestatore
- luogo della prestazione
- descrizione dell’attività
- data di inizio e indicativa data di fine servizio
- indicare il compenso stabilito al momento dell’incarico
Importante ricordare che una comunicazione già trasmessa, in qualunque momento, può essere modificata o annullata, nel caso in cui non sia ancora iniziata l’attività del prestatore.
Per quanto riguarda la tempistica, per i rapporti di lavoro autonomo avviati dal 12 Gennaio 2022 bisogna che venga data la comunicazione obbligatoria prima dell’inizio della prestazione, mentre per i rapporti avviati dal 21 Dicembre 2021 e terminati l’11 Gennaio 2022 occorre darne comunicazione entro il 18 Gennaio.
L’omissione o il ritardo di tale adempimento può determinare una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore occasionale. Anche nel caso in cui il lavoro venga svolto dopo la scadenza individuata nella comunicazione e non ve ne sia stata inviata una nuova in tempo, sarà prevista la stessa sanzione.
In caso, poi, di un impiego di personale in misura pari o superiore al 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, al momento dell’accesso ispettivo, si può determinare l’applicazione di un provvedimento di sospensione dell’attività.