Con Decreto Ministeriale del giorno 11 giugno 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 18.08.2021 il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso noto il contributo biennale dovuto dalle cooperative per le spese di revisione, così come stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni,in particolare l’art. 8 che prevede, per l’appunto, il versamento da parte delle societa’ cooperative di un contributo per le spese di revisione.La misura del contributo per le annualità 2021 e 2022 è così quantificato:
| Fasce e importo | Parametri |
Numero soci | Capitale sottoscritto | Fatturato |
a) | € 280,00 | fino a 100 | fino a € 5.160,00 | fino a € 75.000,00 |
b) | € 680,00 | da 101 a 500 | da € 5.160,01a € 40.000,00 | da € 75.000,01a € 300.000,00 |
c) | € 1.350,00 | superiore a 500 | superiore a € 40.000,00 | da € 300.000,01a € 1.000.000,00 |
d) | € 1.730,00 | superiore a 500 | superiore a € 40.000,00 | da € 1.000.000,01a € 2.000.000,00 |
e) | € 2.380,00 | superiore a 500 | superiore a€ 40.000,00 | superiore a€ 2.000.000,00 |
Si ricorda che per fatturato deve intendersi il “valore della produzione” indicato nella lettera A dell’art. 2425 del Codice Civile, cioè quello che stabilisce la classificazione del Conto Economico. Per quanto riguarda le cooperative edilizie, il fatturato da utilizzare per determinare il contributo è da intendersi come il maggior valore tra l’eventuale incremento di valore degli immobili (sia essi indicati nelle immobilizzazioni materiali che nelle rimanenze) e il Valore della Produzione, di cui alla già citata lettera dell’art. 2425 del codice civile.Il contributo biennale deve essere aumentato:
- del 50% per le società cooperative che hanno la revisione annuale, cioè le cooperative che hanno un fatturato superiore a Euro 15.493.706,97 oppure che detengono partecipazioni di controllo in srl e le cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi iscritti al relativo Albo nazionale, purchè abbiano già iniziato un programma edilizio;
- del 30% per le cooperative sociali;
- del 10% nel caso di cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, compresi quelli aventi sede nelle Regione a Statuto Speciale. Si ricorda che, nel caso ricorrano le condizioni di cui ai due punti precedenti, il contributo anche se già maggiorato va ulteriormente maggiorato del 10%
Contributo di revisione per le Banche di Credito Cooperativo.
Il contributo dovuto, invece, per le Banche di Credito Cooperativo è così determinato:
| Fasce e importo | Parametri |
| Numero soci | Totale attivo (migliaia di euro) |
a) | € 1.980,00 | fino a 980 | fino a 124.000 |
b) | € 3.745,00 | da 981 a 1680 | da 124.001 a 290.000 |
c) | € 6.660.00 | oltre 1680 | oltre 290.000 |
Contributo di revisione per le Società di Mutuo Soccorso.
Il contributo dovuto, invece, per le Società di Mutuo Soccorso è così determinato
| Fasce e Importo (in euro) | Numero soci | Contributi mutualistici (in euro) |
a | € 280,00 | fino a 1.000 | fino a 100.000 |
b | € 560,00 | da 1.001 a 10.000 | da 100.001 a 500.000 |
c | € 840,00 | oltre 10.000 | oltre 500.000 |
Modalità di calcolo del contributo
La collocazione in una delle fasce previste nelle precedenti tabelle richiede il possesso di tutti i parametri previsti. In caso contrario, la fascia di competenza sarà quella nella quale è presente il parametro più alto.Nel caso, ad esempio, di una cooperativa che ha 10 soci ma un fatturato di 150.000,00 la fascia di competenza non sarà quella che prevede il versamento del contributo pari ad euro 280,00, ma bensì quella che prevede il versamento di euro 680,00.I parametri da utilizzare alla base del calcolo sono quelli del bilancio al 31.12.2020 o, nel caso di esercizio non coincidente con l’anno solare, con il bilancio approvato nel corso del 2020.
Esoneri e limitazioni nel pagamento.
Le cooperative che determinano lo scioglimento prima della scadenza del termine di pagamento del contributo, sono tenute al pagamento del contributo minimo di euro 280,00 al quale vanno comunque applicate le maggiorazioni previste per la tipologia di cooperativa di riferimento. Il termine di pagamento per le cooperative di nuova costituzione è di 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese. La fascia di riferimento per il calcolo di contributo è quella rilevabile unicamente dai parametri presenti al momento dell’iscrizione nel registro delle imprese. Non è dovuto alcun contributo nel caso di iscrizione dopo il 31 dicembre 2021.
Modalità di versamento.
Il contributo deve essere versato attraversato il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
Codice | Descrizione |
3010 | contributo biennale maggiorazioni del contributo (ad esclusione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie) interessi per ritardato pagamento |
3011 | maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie interessi per ritardato pagamento |
3014 | sanzioni |
Termine per il versamento del contributo
Il termine per il versamento del contributo è fissato in novanta giorni a decorre dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale e, cioè, quindi entro il giorno 16 novembre 2021.